Descrizione
Accordo di collaborazione con i comuni lombardi, con popolazione tra i 12.000 e i 40.000 abitanti, per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto della criminalità comune ed organizzata nonché di aiuto alle vittime della criminalità (biennio 2026 – 2027) – (l.r. 17/2015, articoli 8 e 20)
Di cosa si tratta
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I progetti, da realizzare nel biennio 2026 – 2027, devono essere riferiti ad uno o più dei seguenti ambiti:
a) truffe ai danni della popolazione anziana mediante azioni di:
- promozione e sostegno di iniziative di sensibilizzazione, formative, informative e culturali, anche con collaborazioni con le Polizie Locali o le Forze dell’Ordine;
- interventi di assistenza di tipo materiale, psicologica e legale;
b)aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, mediante azioni di:
- informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento;
- assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all’accesso ai servizi sociali e territoriali;
- assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
- campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
- organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
2. Tutti i progetti devono prevedere, altresì, la promozione della campagna regionale “Occhio alla truffa” attraverso la stampa e l’affissione del poster.
Alla campagna dovrà essere assicurata la massima capillarità di diffusione e visibilità sul territorio, anche con l’ausilio di canali di comunicazione web e social.
La campagna di comunicazione e i relativi materiali (poster e dépliant) sono disponibili al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/sicurezza-eprotezione-civile/sicurezza-urbana-e-polizia-locale/legalita/le-azioni-regionaliper-la-prevenzione-delle-truffe-agli-anziani
3. Il Comune, sottoscrittore dell’Accordo di collaborazione, è il soggetto titolare del progetto, assume la piena responsabilità della sua attuazione ed esercita il coordinamento unitario e il controllo complessivo di tutte le azioni progettuali e si impegna a:
a) evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto che esso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia;
b) apporre sui materiali informativi e di comunicazione, oggetto del cofinanziamento, il marchio regionale preceduto dalla dicitura “Con il contributo di” nel rispetto delle modalità previste dal “Manuale del marchio e dell’immagine coordinata per la comunicazione di Regione Lombardia”, DGR n. XII/3449 del 25.11.2024. 4.
Nel progetto, come da fac simile scheda allegata e disponibile sul Portale Bandi e Servizi, devono essere specificati, tra l’altro:
• le attività, con indicazione delle modalità di svolgimento, dei soggetti coinvolti e del loro ruolo;
• il cronoprogramma delle attività e l’indicazione analitica dei costi;
• la tabella riassuntiva di tutte le voci di spesa;
• il Codice Unico Progetto (CUP).
5. Qualora le attività progettuali comportino/abbiano comportato l’erogazione diretta di contributi alla vittima di reato, è necessario che per tale erogazione sia stato rispettato quanto previsto dall’art. 12 della legge 241/1990, in merito all’obbligo di predeterminare i criteri per la concessione, e dal d.lgs. 33/2013 in merito agli oneri di pubblicazione degli atti di concessione al singolo beneficiario per importi superiori a mille euro, ed in conformità alla disciplina sulla tutela dei dati personali.
6. La vittima, beneficiaria degli interventi di assistenza di cui al punto 1, deve essere stata residente in Lombardia alla data del verificarsi del reato, oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione, e non deve:
a) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
b) essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione; c)essere stata sottoposta a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 7. Le attività progettuali devono essere realizzate, e rendicontate, entro il 15 dicembre 2027.
Beneficiari
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Comuni lombardi, con popolazione tra i 12.000 e i 40.000 abitanti, come da dato ISTAT al 1° gennaio 2026.
