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LE OPPOSIZIONI IN CONSIGLIO REGIONALE CHIEDONO L’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GARANTE DELLO STATUTO

DEL BONO (PD): “PREVISTA DAL 2008 E MAI ISTITUITA, È GARANZIA PER I CITTADINI”

 

Colmare un vuoto che si protrae dal 2008 e dare ai cittadini un presidio di democrazia: è questo lo scopo del progetto di legge per l’istituzione della “commissione garante dello Statuto”, sottoscritto da tutte le opposizioni in Consiglio regionale e presentato questa mattina in Consiglio regionale della Lombardia con una conferenza stampa che ha visto presenti il primo firmatario ed estensore Emilio Del Bono, esponente Pd e vicepresidente del Consiglio regionale, e tutti i capigruppo delle forze di opposizione.

 

“Sono passati oltre quindici anni dall’approvazione dello Statuto e da allora mai c’è stata la volontà politica da parte della maggioranza consiliare di portare a compimento l’istituzione della commissione garante dello Statuto – spiega Del Bono -. Ma mai come in questo primo scorcio di legislatura ci siamo accorti di quanto la sua assenza abbia pesato, con il rischio di vedere politicizzate scelte sull’ammissibilità di referendum e progetti di legge di iniziativa popolare. Non deve più succedere. Su queste scelte, come anche sui conflitti di attribuzione in tema di autonomia, deve decidere un organismo terzo e autonomo dalla politica, composto da figure di alto profilo giuridico, ed è per questa ragione che, insieme a tutte le minoranze, presentiamo un progetto di legge per istituire, finalmente, la commissione garante dello Statuto. È un fatto di democrazia e di regole a tutela di tutti i cittadini e anche delle stesse maggioranze che vengono sottratte dall’imbarazzo di esporsi al pesante giudizio politico che deriva dall’avere impedito a dei cittadini di sottoporre un quesito referendario, che è affidato alla sovranità popolare, solo perché se ne ha un giudizio negativo”.

 

La commissione garante dello Statuto è un organo di garanzia previsto dallo Statuto di autonomia di Regione Lombardia, approvato in via definitiva quasi sedici anni fa. L’articolo 59 la definisce come “organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell’attività regionale allo Statuto”. Composta da cinque componenti, quattro eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata e uno dal consiglio delle autonomie locali, rimane in carica sei anni, cioè oltre il periodo della singola legislatura regionale.

Il terzo comma dell’articolo 59 stabilisce che una legge istitutiva debba essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, e che debba determinare “i requisiti per l’accesso all’incarico, le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurando l’effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della Commissione”.

La legge istitutiva non è mai stata approvata dal Consiglio, e sono le forze di opposizione a farsi carico della proposta. L’importanza della commissione è stata evidente in due passaggi della presente legislatura regionale: quando si è trattato di decidere sull’ammissibilità del referendum popolare regionale abrogativo di alcuni articoli della legge quadro che governa la sanità lombarda e sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita. In entrambi i casi, in assenza della commissione, terza e indipendente, il compito è stato svolto dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e, in seconda battuta, dal Consiglio regionale stesso. Decisioni tecniche sono state svolte da organismi politici. Questo non deve più accadere.

 

La proposta di legge

 

È stata depositata nei giorni scorsi e reca le firme del vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono, del consigliere segretario Jacopo Scandella – i due componenti di minoranza dell’ufficio di presidenza, entrambi del Partito Democratico – e dai capigruppo Pierfrancesco Majorino (Pd), Lisa Noja (Italia Viva-Azione), Nicola Di Marco (M5S), Michela Palestra (Patto Civico), Onorio Rosati (AVS), Manfredi Palmeri (Lombardia Migliore).

Le opposizioni prevedono che i componenti siano scelti tra i magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, costituzionale o amministrativo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo della professione e con particolare esperienza nell’ambito costituzionale o amministrativo, ex dirigenti in pensione dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e laureati in giurisprudenza. Sono incompatibili e ineleggibili tutti i soggetti che non abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere regionale e, inoltre, tutti coloro che ricoprono una qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati e associazioni di categoria. La legge prevede la non rieleggibilità al termine del mandato. La commissione elegge al proprio interno un presidente e un vice durante la prima seduta.

Le competenze della commissione sono le seguenti:

  1. a) presenta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;
  2. b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;
  3. c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
  4. d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;
  5. e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;
  6. f) esprime parere sull’interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.

Un terzo dei componenti del Consiglio regionale potrà, quindi, chiedere che la commissione si pronunci sulla conformità alle previsioni dello Statuto dei progetti di legge regionale e potrà sollevare eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, chiedendo un parere sull’interpretazione dello Statuto. Potrà, inoltre, avere la garanzia che sugli atti di iniziativa popolare si esprima un organismo terzo e autonomo dal potere politico.

Il testo del progetto di legge

 

Milano, 16 aprile 2024

PD Regione Lombardia