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Pubblicazione 07/01/2025 , ore 12:00
Scadenza 31/07/2025 , ore 17:00

Regione Lombardia promuove interventi di formazione aggiuntiva, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta a dipendenti e datori di lavoro delle aziende con codici ATECO C23-C33-E -F41-F42-F43.

  • La Misura, che rientra nell’ambito dell’Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (firmato in data 14/07/2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV), a cui aderisce Regione Lombardia, ha la finalità di promuovere una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di sicurezza e salute.

    In particolare, la misura è rivolta a sostenere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a favorire un concreto trasferimento di conoscenze, per accrescere la consapevolezza dei rischi e ridurre il fenomeno infortunistico, anche attraverso l’adozione di misure di prevenzione più corrette.

    Gli interventi formativi, che la Regione intende promuovere, sono destinati ai lavoratori e ai preposti impegnati, a vario livello e a vario titolo, nelle attività dei cantieri e delle costruzioni in generale. Si tratta di interventi aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevista dalla normativa vigente.

  • Possono partecipare le imprese aventi sede operativa/unità produttiva, nel territorio della Lombardia, attive e iscritte alla Camera di Commercio di competenza, con le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):

    • C 23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi;
    • C33: Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed Apparecchiature;
    • E: Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
    • F 41: Costruzione di edifici
    • F 42: Ingegneria civile
    • F 43: lavori di costruzione specializzati

    Gli interventi sono rivolti a:

    Datori di lavoro e i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, assunti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), presso una sede operativa/unità produttiva di micro, piccole, medie e grandi imprese, localizzate sul territorio della Lombardia.

    Sono esclusi da questa misura:
    •    lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
    •    soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
    •    soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione).

  • € 1.500.000,00 – Risorse stanziate da INAIL, nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
  • L’agevolazione è concessa sotto forma di voucher aziendali per la fruizione di corsi, destinati ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, selezionabili dal Catalogo dell’offerta formativa sicurezza e salute luoghi di lavoro. I voucher aziendali si compongono di singoli voucher formativi destinati a ciascun lavoratore, per uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore massimo complessivo di € 1.200,00 per il 2025.
PD Regione Lombardia