Descrizione
- Regione Lombardia riconosce:
- le imprese che esercitano l’attività di intrattenimento danzante in modo continuativo da almeno 25 anni
- le imprese che gestiscono un locale da ballo con una capienza minima di 200 persone e che è stato adibito ad attività di intrattenimento danzante in modo continuativo per almeno 25 anni.
Il riconoscimento di “Locale da ballo storico” viene conferito, come previsto dall’art. 3 della legge regionale 7/2022, alle imprese di intrattenimento da ballo che rappresentano una testimonianza storica e di tradizione per il territorio lombardo, anche per il loro riconosciuto valore turistico.
Per poter ottenere il riconoscimento l’impresa richiedente deve:
- esercitare attività di intrattenimento danzante, anche con musica dal vivo, come attestato dall’attribuzione, risultante presso il Registro delle Imprese o l’Agenzia delle Entrate, del codice ATECO 93.29.10, come attività prevalente o secondaria dell’impresa oppure come attività primaria o secondaria di una unità locale sita in Lombardia;
- disporre di almeno una unità locale nel territorio della Lombardia, risultante presso il Registro delle Imprese, adibita a locale da ballo, con una capienza minima di 200 persone;
- disporre, per tale locale da ballo, della licenza di agibilità per pubblico spettacolo prevista agli artt. 68 comma 1 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- non essere stata destinataria, nei 5 anni precedenti alla richiesta di riconoscimento, di provvedimenti della Questura, della Prefettura o dell’Autorità Giudiziaria relativi a fatti in tema di sicurezza, spaccio di stupefacenti, atti di violenza, prostituzione, infiltrazione della criminalità organizzata, da cui emergano comportamenti criminosi o colpa grave da parte del gestore del locale.
Il riconoscimento viene concesso qualora l’impresa richiedente, in possesso dei requisiti sopra indicati, soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
- aver esercitato, come impresa, l’attività di intrattenimento danzante in modo continuativo per almeno 25 anni alla data della domanda. Tale condizione è soddisfatta anche qualora lo specifico locale da ballo gestito sia variato nel corso dei 25 anni;
- gestire un locale da ballo, con una capienza minima di 200 persone, che è stato abito ad attività di intrattenimento danzante in modo continuativo per almeno 25 anni alla data della domanda. Tale condizione è soddisfatta anche qualora l’impresa che ha avuto in gestione il locale sia variata nel corso dei 25 anni.
Il requisito della continuità nel tempo si considera soddisfatto anche in caso di interruzione temporanea dell’attività, qualora questa sia dovuta alla natura stagionale dell’attività, oppure non sia superiore a 6 mesi continuativi o, se superiore a 6 mesi, sia dovuta ad un cambio di gestione del locale da ballo o ad altre circostanze eccezionali di forza maggiore, da documentare da parte dell’impresa richiedente.
Il requisito della continuità nel tempo si considera soddisfatto anche in caso di “passaggio generazionale”, ovvero di trasferimento d’azienda dall’imprenditore cedente a un destinatario con un legame di parentela di primo o secondo grado in linea retta o collaterale con l’imprenditore cedente.
Sono esclusi dal riconoscimento i locali che impieghino, come figure professionali, Spogliarellisti o Figuranti di Sala.
Beneficiari
Possono partecipare:
- le imprese che esercitano l’attività di intrattenimento danzante in modo continuativo da almeno 25 anni;
- le imprese che gestiscono un locale da ballo con una capienza minima di 200 persone e che è stato adibito ad attività di intrattenimento danzante in modo continuativo per almeno 25 anni.
Per poter ottenere il riconoscimento l’impresa richiedente deve:
- esercitare attività di intrattenimento danzante, anche con musica dal vivo, come attestato dall’attribuzione, risultante presso il Registro delle Imprese o l’Agenzia delle Entrate, del codice ATECO 93.29.10, come attività prevalente o secondaria dell’impresa oppure come attività primaria o secondaria di una unità locale sita in Lombardia;
- disporre di almeno una unità locale nel territorio della Lombardia, risultante presso il Registro delle Imprese, adibita a locale da ballo, con una capienza minima di 200 persone;
- disporre, per tale locale da ballo, della licenza di agibilità per pubblico spettacolo prevista agli artt. 68 comma 1 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- non essere stata destinataria, nei 5 anni precedenti alla richiesta di riconoscimento, di provvedimenti della Questura, della Prefettura o dell’Autorità Giudiziaria relativi a fatti in tema di sicurezza, spaccio di stupefacenti, atti di violenza, prostituzione, infiltrazione della criminalità organizzata, da cui emergano comportamenti criminosi o colpa grave da parte del gestore del locale.
Le richieste possono essere presentate a partire dal 30 marzo e fino 30 maggio di ogni anno.