Domande dal: 08/10/2026 , ore 10:00
Scadenza 30/09/2029 , ore 14:00
  • La misura di Regione Lombardia “Re-IMPRESA” intende sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere, nell’ambito del nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza, un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business.

[Inserire]

Possono partecipare all’iniziativa le PMI (ad esclusione delle Micro Imprese che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. e le Mid Cap in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della Domanda:

  1. siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati ovvero due esercizi contabili chiusi nel caso di società non obbligate al deposito del bilancio alla data di presentazione della Domanda di partecipazione all’Avviso attuativo;
  2. abbiano una sede legale e/o operativa oggetto dell’intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale);
  3. abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. Codice della Crisi d’Impresa[1], oppure,
  4. abbiano in essere e abbiano rispettato per un arco di tempo minimo di 9 mesi dal relativo decreto di omologa:
    1. un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 Codice della Crisi d’Impresa ovvero ex art. 182 bis L.F, oppure,
    2. un concordato preventivo in continuità omologato ai sensi degli artt. 84 segg. Codice della Crisi d’Impresa ovvero ex art. 186 bis L.F, oppure,
    3. un piano di ristrutturazione omologato ai sensi dell’art. 64-bis Codice della Crisi d’Impresa.

Ulteriori elementi di esclusione sono indicati nell’articolo A.3 Soggetti beneficiari paragrafo 2.

Il requisito di cui alla lettera b) deve essere mantenuto fino all’estinzione del Finanziamento.

[1] Ai fini della presente misura si intende conclusa positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa che si sia risolta in una delle fattispecie di cui all’art. 23 comma 1 del CCII, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

PD Regione Lombardia