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Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 s.m.i.

Domande dal: 22/07/2024 , ore 10:00

  • In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011 che recepisce l’Accordo Stato Regioni del 10 febbraio 2011, e della dgr n. 554 del 03/07/2023, Regione Lombardia ha emanato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 s.m.i. .

    Dal 13 novembre 2023 all’11 gennaio 2024 è possibile presentare domanda di riconoscimento dell’equivalenza per l’Area delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche e per l’Area delle Professioni Tecniche della Prevenzione:

    PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE: Infermiere (DM n. 739/94), Ostetrica/o (DM n. 740/94), Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97)

    PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE: Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97), Assistente Sanitario (DM n. 69/97)

    Il riconoscimento dell’equivalenza riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento che non sono stati dichiarati equipollenti al diploma universitario dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99.

    Non devono presentare la richiesta chi ha un titolo già equipollente e chi è iscritto all’albo ordinario della relativa professione sanitaria.

  • Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini interessati ad ottenere il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio a quello universitario di: Infermiere (DM n. 739/94), Ostetrica/o (DM n. 740/94), Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97), Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97), Assistente Sanitario (DM n. 69/97)

    I titoli che possono essere ammessi alla procedura di valutazione del riconoscimento dell’equivalenza debbono possedere le seguenti caratteristiche:

    1. devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
    2. devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (si vedano in proposito i decreti ministeriali riportati alla successiva lett. c) in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria);
    3. devono essere riconducibili alle singole Professioni Sanitarie interessate, in applicazione del comma 2, dell’art. 4 della Legge n. 42/99 e dei relativi profili emanati con i decreti ministeriali sopra elencati;
    4. devono aver consentito l’esercizio professionale in conformità all’ordinamento allora in vigore; (art. 5, c. 2, D.P.C.M. 26.7.2011)
    5. i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Lombardia o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell’ambito del territorio regionale.

    Non devono presentare la domanda di equivalenza chi ha un titolo già equipollente e chi è iscritto all’albo ordinario della relativa professione sanitaria.

PD Regione Lombardia