Descrizione
Contributi ai Comuni istituiti a seguito di processi di fusione, anche per incorporazione, appartenenti precedentemente a Unioni di Comuni estinte, ai sensi dell’art. 20 comma 4-bis della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19.
Finalità
In caso di fusione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006, della maggioranza o di tutti i comuni aderenti a un’unione di comuni lombarda, al nuovo comune istituito a seguito della fusione spetta un contributo una tantum, rapportato all’ultimo contributo ordinario erogato alla stessa unione, in misura comunque non superiore all’importo già calcolato in riferimento ai singoli comuni aderenti all’unione ed estinti a seguito dell’istituzione del nuovo comune, tenuto conto del complesso delle domande di contributo ordinario presentate e ammesse a finanziamento e delle disponibilità di bilancio per l’annualità di riferimento. Il nuovo comune invia la richiesta di contributo entro la prima scadenza utile per le domande di contributo ordinario spettante alle unioni di comuni lombarde. La disposizione si applica anche in caso di fusione per incorporazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006; il comune incorporante invia la richiesta di contributo entro il medesimo termine.
Beneficiari
Comuni istituiti a seguito di fusione, anche per incorporazione, precedentemente appartenenti a Unioni di Comuni.