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Diritto alle cure sanitarie cittadini bulgari e rumeni - moz

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MOZIONE

Oggetto: esigibilita' del diritto alle cure sanitarie differibili per i cittadini bulgari e rumeni presenti sul territorio lombardo

Il Consiglio Regionale della Lombardia

visto che

l'art. 32 della Costituzione italiana definisce la salute quale diritto inalienabile dell'individuo e, in coerenza con questo principio, l'art. 35 del Decreto Legislativo 286 del 25 luglio 1998 ha sancito che “uno straniero anche irregolarmente presente sul territorio nazionale potrà comunque usufruire delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative utilizzando il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)”;

dal 31 dicembre 2007 bulgari e rumeni sono diventati a tutti gli effetti cittadini comunitari e, in forza di questo, non è più possibile rilasciare loro il codice STP utilizzato per gli immigrati “irregolari” provenienti da Paesi Terzi ma, come cita la Circolare del Ministero della Salute emanata in data 19 febbraio 2008, questi cittadini neo-comunitari “hanno diritto agli stessi livella di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al SSN nei seguenti limiti: i titolari di tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia rilasciata dal proprio paese di origine) hanno diritto alle sole prestazioni mediche necessarie, i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti) E121 (pensionati), hanno diritto all'assistenza completa”;

considerato che

non tutti i cittadini rumeni o bulgari presenti sul territorio nazionale hanno però la tessera TEAM a causa delle gravi carenze del sistema sanitario nei loro paesi di origine e da ciò ne deriva che molti di loro siano oggi privi di copertura sanitaria se disoccupati o lavoratori in nero o siano familiari a carico;

per risolvere questo problema, nello spirito della legge 286/98, la gran parte delle regioni italiane ha introdotto il codice ENI (Europei non iscritti) che ha le stesse caratteristiche del codice STP (straniero temporaneamente presente) e dà diritto alle stesse prestazioni sanitarie oltre a quelle previste dal Testo Unico sull'Immigrazione;

Regione Lombardia nel 2008 - con la circolare 4/SAN/2008 - ha stabilito che i cittadini comunitari dovessero avere diritto alle prestazioni indicate dalla legge ma, non avendo definito un codice specifico da attribuire a questi pazienti in caso di cure ambulatoriali e diagnostiche, la normativa vigente nella nostra regione ha un valore formale poiché non sono state definite le modalità con le quali il diritto alla salute possa essere esigibile;

alcune associazioni che prestano assistenza sanitaria volontaria ai cittadini stranieri hanno segnalato che che per bulgari e rumeni affetti da patologie importanti, ma non tali da dover accedere al Pronto Soccorso, non c'è la garanzia di ricevere le cure necessarie poiché, in assenza di direttive regionali precise, ogni struttura lombarda ha adottato prassi diverse e trattamenti differenziati;

Impegna la Giunta

- ad emanare gli atti necessari affinchè a tutti i cittadini rumeni e bulgari venga attribuito il codice ENI e venga garantito loro l'accesso al medico di medicina generale e, per i minori, al pediatra di libera scelta;

- a garantire che i Consultori Familiari presenti nella nostra regione diano piena assistenza gratuita a tutte le donne in gravidanza;

- a sviluppare programmi di educazione sanitaria e di intervento con l'obiettivo di estendere il programma vaccinale obbligatorio a tutti i bambini, compresi quelli rumeni e bulgari.

Milano, 26 aprile 2012

Carlo Borghetti

Fabio Pizzul

Sara Valmaggi

Gian Antonio Girelli

Mario Barboni

Alessandro Alfieri


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