Descrizione
Il Bando prevede l’assegnazione di contributi per il sostegno della gestione e dell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori sciistici lombardi, nell’obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
Finalità
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Il contributo regionale è diretto al sostegno delle spese di gestione ed esercizio per il funzionamento degli impianti di risalita e di innevamento artificiale sostenute nella stagione sciistica 2024/2025 (cioè dal 1 novembre 20224 al 30 aprile 2025) ed è relativo ai costi sostenuti per:
- l’energia elettrica per il funzionamento dell’impianto di innevamento;
- il carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste;
- l’approvvigionamento idrico per la produzione di neve artificiale.
Beneficiari
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Possono presentare domanda ai sensi del presente Bando i soggetti pubblici o privati che, alla data della presentazione dell’istanza di contributo, siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo) dotate di impianti di produzione di neve programmata, ubicati sul territorio della Regione Lombardia.
Nel caso di imprese, esse devono essere in attività ed essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di competenza.
Nel caso di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) / Società Sportive Dilettantistiche (SSD) con sede legale in Lombardia devono essere iscritte al RASD entro la data di apertura delle piste o dell’impianto con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN)/Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP)/Discipline Sportive Associate (DSA)/Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP)/Enti di Promozione Sportiva (EPS)/Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).
Per le altre realtà gestite con forme associative non lucrative diverse dall’associazione sportiva dilettantistica, come ad esempio, le associazioni di promozione sociale e gli altri entri del terzo settore, è richiesta l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS).
I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831:
- non sono concessi ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2831;
- non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- in relazione all’art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.
I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/651:
- non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 2014/651, in quanto applicabile;
- non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l’aiuto illegale;
- non sono concessi ai settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
Non sono ammissibili i soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:
- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l’uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.
Ogni soggetto gestore può presentare una sola domanda, ed è esclusa la possibilità di presentare più domande di contributo a valere sulle stesse spese ammissibili.