Skip to main content
Pubblicazione 23/07/2024
Scadenza 15/09/2024

Incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa a basse emissioni – PMI

Domande dal: 23/07/2024 , ore 10:00

Scade il: 15/09/2025 , ore 16:00

  • Il bando, in attuazione della d.G.R. n. 2523 del 10/06/2024 è destinato ad incentivare la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni, al fine di coniugare la necessità di migliorare la qualità dell’aria con quella di valorizzare una risorsa energetica rinnovabile. Il bando integra la misura indicata all’art.4, comma 2, lettera B del D.M.16 febbraio 2016.

  • Possono partecipare al bando tutte le Piccole e Medie Imprese (PMI) che hanno presentato domanda al Gestore Servizi Energetici (GSE) per ottenere il contributo previsto dall’art. 4, comma 2, lettera B, del DM 16 febbraio 2016 (c.d. “Conto termico”). Il contributo presuppone la sostituzione di impianti termici civili (adibiti al riscaldamento), con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni.

    Gli impianti sostituiti devono essere alimentati:

    • con biomassa legnosa;
    • con combustibili diversi dalla biomassa legnosa.

    Ogni PMI  può presentare al massimo n. 5 domande di partecipazione al presente bando per ciascuna linea di contributo.

    La partecipazione al bando è ammessa,  con differenti requisiti ambientali degli impianti per i quali può essere chiesto il contributo, in base alla data di presentazione della domanda di contributo al GSE:

    • data successiva al 14/06/2024, data della pubblicazione della d.G.R. n. 2523 del 10/06/2024 con la quale si è approvata la presente misura di incentivazione.
    • data successiva all’ approvazione della d.G.R. n. 5646 del 30.11.2021, con la quale è stato approvato il primo bando di incentivazione, e fino alla data del 14/06/2024.

    I requisiti degli impianti oggetto di contributo regionale sono differenziati in relazione all’altitudine del centro Comune in cui verrà sostituito l’impianto:

    • Nei Comuni con altitudine superiore a 300 m slm solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle classi ambientali:
      • 4 e 5 stelle del DM 186/2016 con valori di particolato primario (PP) non superiori a 20 mg/Nm3 se la domanda di contributo al GSE è antecedente alla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 2523 del 10/06/2024;
      • 4 e 5 stelle del DM 186/2016 con valori di particolato primario (PP)  non superiori a 15 mg/Nm3 se la domanda di contributo al GSE è successiva alla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 2523 del 10/06/2024.
    • Nei Comuni con altitudine inferiore o uguale a 300 m slm solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale:
      • 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori di particolato primario (PP) non superiori a 15 mg/Nm3 se la domanda al GSE è antecedente alla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 2523 del 10/06/2024;
      • 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori di particolato primario (PP) non superiori a 10 mg/Nm3 se la domanda al GSE è successiva alla data di pubblicazione sul BURL della  d.g.r. n. 2523 del 10/06/2024.

    Nei  casi di sostituzione di impianti precedentemente alimentati con combustibili diversi dalla biomassa legnosa, indipendentemente dall’altitudine del Comune in cui si provvede alla sostituzione dell’impianto, il contributo può riguardare solo impianti a biomassa EN 303-5, che posseggono i seguenti requisiti tecnico-ambientali:

    • classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori limite ≤ 5 mg/Nm3 (rif. al 13% di O2) per il PP e ≤ 2 mg/Nm3 per il COT (rif. al 13% O2);
    • alimentazione con biocombustibili certificati (UNI EN ISO 17225);
    • installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
    • installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 dm3/kWt, nel caso di generatori automatici, e non inferiore a 60 dm3/kWt, nel caso di generatori manuali.

    In conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 16.4.2016 (c.d. Conto Termico), il contributo regionale per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non può comunque superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE:

    • 65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali;
    • 55% nel caso di medie imprese.

    Nel caso delle imprese, il contributo regionale verrà erogato fino al raggiungimento delle percentuali di cui sopra, senza essere graduato sulla base dei valori emissivi dell’impianto termico installato. Per la distinzione fra micro, piccole e medie imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. Il contributo di cui sopra verrà concesso in conformità alle disposizioni previste nel regolamento 2023/2831 (“de minimis”).

  • € 1.000.000,00
  • Sovvenzione a fondo perduto. In conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 16.4.2016 (c.d. Conto Termico), il contributo regionale per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non può comunque superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE: – 65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali; – 55% nel caso di medie imprese. Nel caso delle imprese, il contributo regionale verrà erogato fino al raggiungimento delle percentuali di cui sopra, senza essere graduato sulla base dei valori emissivi dell’impianto termico installato. Per la distinzione fra micro, piccole e medie imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. Il contributo di cui sopra verrà concesso in conformità alle disposizioni previste nel regolamento 2023/2831 (“de minimis”).
PD Regione Lombardia